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SALERNO
Diffida e Richiesta Rettifica al CISM

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista, avendo ricevuto e preso visione della nota CISM 02.09.2025 “Riconoscimento delle competenze normative del Chinesiologo LM-67 in materia di invecchiamento attivo – Richiesta intervento su iniziative dell’Ordine dei Fisioterapisti” (è possibile leggere il documento QUI), ha provveduto a inviare a mezzo pec al dott. Daniele Iacò (Presidente e legale rappresentante del CISM) e al Prof. Orazio Schillaci (Ministro della Salute della Repubblica Italiana), comunicazione di diffida e richiesta di rettifica.
Questo il contenuto della suddetta comunicazione:
Roma, il 2 settembre 2025
Prot. 2134/2025
via pec scienzemotoriecism@pec.it
Preg.mo Signor
dott. Daniele Iacò
Presidente e legale rappr. Comitato Italiano Scienze Motorie
Via di Pietralata 49300158 Roma
e
p.c. gab@postacert.sanita.it
Ill.mo Signor Ministro
Prof. Orazio Schillaci
Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta, 500144 Roma
OGGETTO: Riscontro nota CISM 02.09.2025 “Riconoscimento delle competenze normative del Chinesiologo LM-67 in materia di invecchiamento attivo – Richiesta intervento su iniziative dell’Ordine dei Fisioterapisti” – DIFFIDA E RICHIESTA DIRETTIFICA.
La nota in oggetto, trasmessa anche a questa Federazione nazionale, con il proditorio quanto inconsulto tenore di una diffida e la pubblicazione di un comunicato stampa, anche sul sito del CISM (si veda allegato), con indicazioni sulle competenze del fisioterapista del tutto prive di ogni fondamento logico e giuridico, richiede un pronto riscontro, con riserva di ogni azione legale per il grave danno reputazionale, anche nei diretti confronti dell’autore della nota.
Va premesso che risulta sempre opportuno comprendere, prima di diffidare chicchessia, se:
– il diffidante ne abbia la titolarità;
– il soggetto diffidato svolga per caso una pubblica funzione e quindi eserciti ex lege competenze;
– ed infine valutare attentamente se l’attività contestata sia una competenza riservata ex lege a quel soggetto.
Nulla di tutto questo è stato preventivamente adottato nella nota in riscontro.
Il comitato CISM è un’associazione privata, priva di qualsivoglia rappresentanza riconosciuta ex lege e non ha titolarità alcuna a diffidare questa Federazione nazionale, ente pubblico sussidiario dello Stato, istituita con Decreto Ministeriale 8 settembre 2023 n. 183.
Le attribuzioni proprie della Federazione e degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista sono agevolmente reperibili consultando l’art. 1 del novellato DLGSCPS 13 settembre 1946 n. 233.
È certo inutile ricordare che le attribuzioni affidate a questa Federazione e agli Ordini territoriali sono finalizzate a contribuire alla tutela della salute individuale e collettiva: un tanto, con ogni evidenza, non appartiene al comitato CISM.
Forse sfugge al Comitato in indirizzo che la professione sanitaria di fisioterapista è, ai sensi dell’art. 4 Legge 10 gennaio 2018 n. 3, professione ordinata e protetta e l’art. 348 codice penale, come novellato, si applica a tutela delle professioni ordinate e protette, tra le quali non risulta l’attività di chinesiologo, che è professione in ambito sportivo e priva di qualsivoglia riconoscimento, ai sensi dell’art. 2229 codice civile.
Questo importa, esattamente al contrario di quanto prospettato nella nota e nel comunicato stampa, che le competenze del profilo professionale del fisioterapista (D.M. 14settembre 1994 n. 741) siano competenze protette ex lege, mentre diverso è lo status della professione sportiva di chinesiologo.
Anche in questo caso, l’elementare lettura del disposto dell’art. 1 del profilo professionale del fisioterapista aiuta a comprendere la titolarità e competenza del fisioterapista agli “interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita”.
Le funzioni di prevenzione e cura, sfuggite evidentemente al redattore della nota, sono pienamente congruenti con l’attività promossa da questa Federazione e degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista in tema di invecchiamento attivo.
Anche il contesto temporale scelto per la diffida in riscontro è assolutamente curioso: le iniziative in questione si svolgono nell’ambito della Giornata Mondiale della Fisioterapia2025, che quest’anno è rivolta particolarmente “all’invecchiamento sano, con un’attenzione particolare alla prevenzione della fragilità e delle cadute” (anche questo dettaglio avrebbe dovuto mettere in attenzione il redattore della nota).
Quanto al merito sulla asserita titolarità dell’esercizio fisico in capo al chinesiologo, spiace dover intrattenersi per spiegare, a chi si vanta di essere associazione professionale, la natura della professione di chinesiologo, le competenze e i limiti delle stesse. Quanto mai grossolana e priva di fondamento è l’affermazione di una esclusività dell’esercizio fisico in capo al chinesiologo, tanto che è pacifica la natura terapeutica dell’esercizio fisico non solo a scopo preventivo generale, ma particolarmente per coorti di cittadini che presentino patologie anche croniche in atto o, in ragione delle condizioni di vita, per esempio l’età, possano essere soggette all’insorgere di patologie.
Questo il fisioterapista fa, fin dalla istituzione del profilo professionale, nell’ambito delle competenze ivi indicate: compie interventi di prevenzione, cura e riabilitazione mediante l’esercizio fisico terapeutico “nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita” rivolti a chi soffre di patologie anche croniche e a chi ne può essere potenzialmente attinto.
Per contro, lo stesso evocato art. 41 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021,n. 36 “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” e ss.mm.ii. chiarisce, dopo un ventennio di esistenza e attività del fisioterapista, prima di tutto il contesto della professione di chinesiologo e prevede che “al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport”.
Già questa prima contestualizzazione giova a comprendere il gravissimo abbaglio del Comitato scrivente nell’autoqualificare la professione di chinesiologo; peraltro, l’art. 41 sopracitato chiarisce anche in ambito delle competenze che: “L’esercizio dell’attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:
a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi;
b) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità della vita mediante l’esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico”.
Quindi, non solo non vi è alcuna esclusiva rispetto all’esercizio fisico, ma l’attività motoria, proposta dal chinesiologo è finalizzata a mantenimento e cura del benessere psicofisico, mentre l’invasione di campo in ambito sanitario da parte del chinesiologo costituisce esercizio abusivo della professione sanitaria di fisioterapista, sanzionato dall’art. 348 codice penale.
Per detta ragione, non si può non sollecitare il Comitato ed il suo legale rappresentante pro tempore a valutare con estrema attenzione le proprie comunicazioni esterne, potenzialmente idonee di inquadramento in attività agevolativa di esercizio abusivo, mentre risulta la palese lesività, per la quale vi è riserva di risarcimento danno, nell’affermare che “il fisioterapista non è titolato a svolgere programmi di esercizio fisico su persone sane o con patologie croniche stabilizzate”.
In conclusione, ribadito quanto sopra si diffida il comitato CISM ed il suo Presidente e legale rappresentante a rimuovere, in ogni comunicazione, ogni contenuto lesivo della professione sanitaria, ordinata e protetta, di fisioterapista, con riserva di azione, e ci si permette di assicurare al Ministero della Salute, a nostro avviso del tutto improvvidamente coinvolto nella nota in riscontro, circa l’impegno degli oltre settanta quattromila fisioterapisti iscritti ad assolvere alla funzione di tutela della salute dei cittadini che l’ordinamento ha loro assegnato.
Distinti saluti
Il Presidente
Dott. Piero Ferrante
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